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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Bergamo la società 3V COGEIM srl chiedeva ingiungersi al sig. B.M. il pagamento della penale (in misura di Euro 100.000) prevista nel contratto di lavoro subordinato dirigenziale intercorso tra le parti per il caso di dimissioni del dirigente prima del decorso di dodici mesi dall'inizio del rapporto.

    Il B. con ricorso del 18.2.2009 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale di Bergamo, accogliendo l'opposizione, revocava la ingiunzione di pagamento (sentenza del 10.2.2011, nr. 115/2011).

    Con sentenza del 10-19.11.2011 (nr. 460/2011) la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello della società 3V COGEIM srl.

    La Corte territoriale riteneva la nullità della clausola di durata minima - e della conseguente pattuizione della penale - in quanto non prevedente alcun corrispettivo della compressione della facoltà di recesso del dirigente.

    Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società 3V COGEIM srl, articolato in otto motivi.

    Ha resistito con controricorso B.M..

    La società ricorrente ha depositato atto di incorporazione di altre società e di assunzione della nuova denominazione e forma sociale di 3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS (in prosieguo: 3V TECH) spa.

    Le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e segg., 2099 e 2118 c.c., 36 C.

    Ha censurato la sentenza per avere affermato che nel contratto di lavoro ogni limitazione nell'interesse aziendale di una libertà del lavoratore prevista dalla legge (nella specie la libertà di recesso ex art. 2118 c.c.) deve trovare un corrispettivo.

    La ricorrente ha dedotto che tale principio non era necessariamente imposto dalla natura sinallagmatica del contratto di lavoro, come era dimostrato dalla riconosciuta possibilità di inserire una analoga clausola nell'interesse del lavoratore in assenza di corrispettivo.

    Ha assunto che la corrispettività doveva essere apprezzata rispetto al complesso degli obblighi e diritti nascenti dal contratto di lavoro e non alle singole clausole.

    Nella fattispecie di causa, peraltro, trattandosi di rapporto di natura dirigenziale, il regime era di libera recedibilità per entrambe le parti sicchè ognuna di esse poteva disporre a parità di condizioni della sua facoltà di recesso.

    2. Con il secondo motivo la società 3V TECH ha impugnato la sentenza - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1341, 1362, 1363, 1419 e 2118 c.c..

    Ha dedotto che la validità della clausola di durata minima non richiedeva nè una specifica approvazione scritta nè una contropartita ma rispondeva al legittimo interesse del datore di lavoro alla continuità della prestazione; nella fattispecie concreta la assunzione era avvenuta in un periodo di espansione della società, essendo programmata la costituzione di una nuova società interamente controllata e la acquisizione del controllo di una società - terza operante nel settore.

    3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha...

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