Accordo di rinnovo 20 aprile 2017 "C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi"
ARTICOLO N.220
Normativa
Le Parti concordano di modificare il comma 6 dell'art. 220 come segue:
"6. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)."
Le Parti concordano di sostituire l'ultimo comma dell'art. 220 come segue:
"12. A decorrere dal 7/3/2015 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato - ivi compresi gli apprendisti e i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di un rapporto a termine -, affine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario."
Le Parti concordano di aggiungere il...
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