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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che con sentenza in data 9 giugno 2011 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato illegittima la decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33, e per l'effetto condanna l'Atac ad accreditare all'appellante quattro giorni di ferie relative agli anni 2004 e 2005, compensando tra le parti le spese del giudizio.

    Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Atac s.p.a. affidato ad un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese M.A. con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.

    Che entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 4, e della L. n. 1204 del 1971, art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 34 comma 5, e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, comma 2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 2 e 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

    Che con il ricorso incidentale condizionato è denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla dedotta autonoma portata dell'art. 10 del c.c.n.l. 12.3.1980.

    Che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso il ricorso principale, restando così assorbito l'esame di quello incidentale condizionato; Che ciò di cui si discute è la limitazione della computabilità, ai fini delle ferie, dei permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3.

    Che questa Corte nel decidere una analoga controversia relativa alla computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, rispetto alla quale analogamente che per le ferie e con rinvio alla L. n. 1204 del 1971, art. 7, poi trasfusa nel D.Lgs. n. 151 del 2001, ha ritenuto che "la limitazione della computabilità (....) dei permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3, in forza del richiamo operato dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, successivo art. 7, u.c., comma 4, (abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i...

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