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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con ordinanza del 1 luglio 2012 ex art. 700 cod. civ. proc. il Tribunale di Ancona ordinava alla Rete Ferroviaria italiana la reintegrazione di C.A., licenziato per giusta causa, nel posto di lavoro; il Collegio confermava il provvedimento di reintegrazione in sede di reclamo con ordinanza del 6 luglio 2012 ed il Tribunale di Ancona dichiarava l'illegittimità del licenziamento e confermava l'ordine di reintegrazione. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 12 aprile 2014 accoglieva, invece, l'appello della Rete Ferroviaria e rigettava le domande del C.. La Corte territoriale a pagg. 5/6 della sentenza riportava le contestazioni mosse al lavoratore che descrivevano, come confermato dalle risultanze istruttorie, un comportamento del dipendente improntato a dichiarazioni mendaci e comportamento fraudolento reiterato con danno del datore di lavoro che aveva corrisposto una parte di indennità di trasferta in eccesso rispetto al dovuto e non aveva ricevuto i diritti di ammissione al transito ferroviario previsti. La Corte osservava che il C. era inquadrato a livello F come operatore specializzato e che tra i cui compiti vi era l'accertamento delle violazioni al Regolamento di Polizia ferroviaria a partire dalla sede di servizio Ancona (mentre la dimora abituale era Foggia per cui era solito raggiungere in treno la sede di servizio e rientrare nello stesso modo alla sua dimora). Il C. poteva usufruire in modalità gratuita dei treni con tipologia locale ma in quelli di più veloce percorrenza doveva corrispondere un costo di Euro 12,00 a viaggio; nell'episodio del 20 settembre il lavoratore, libero dal servizio, aveva dichiarato al capotreno di viaggiare di scorta ed era stato così annotato su un modulo di servizio e quindi non aveva corrisposto il previsto diritto di ammissione. Successivamente emergevano altri comportamenti analoghi nei quali il lavoratore si era dichiarato come...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. Violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 2109 cod. civ. - principio di immediatezza della contestazione e nozione di giusta causa. La contestazione dei fatti ed anche l'irrogazione della sanzione erano tardivi.

    2. Il motivo appare inammissibile posto che non viene ricostruita in modo idoneo (con palese violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione) come la questione sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio se non con un rinvio generico a precedenti atti difensivi. La Corte di appello peraltro non ha esaminato questo profilo sicchè il ricorrente avrebbe dovuto allegare la violazione dell'art. 112 cod. civ. proc. documentando di avere sollevato eccezione nei precedenti gradi del giudizio.

    3. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. civ. proc. e dell'art. 2697 cod. civ. e della L. n. 604 del 1966, art. 5. I moduli sottoscritti dal lavoratore erano stati depositati tardivamente in primo grado e non depositati in appello; nè gli episodi relativi al 23 febbraio erano stati in alcun modo confermati.

    4. Il motivo appare inammissibile perchè non si ricostruisce come la questione della tardività di una parte della produzione documentale sia stata dedotta in appello ed in ogni caso perchè si sollevano questioni di merito dirette ad una rivalutazione del "fatto" come tale inammissibili in questa sede posto che la Corte territoriale ha ritenuto provate le contestazioni e non si deduce neppure una violazione dell'art. 360, n. 5 nella nuova formulazione applicabile ratione temporis.

    5. Con il terzo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 cod. civ. in...

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