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Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    La comprensione dei fatti di causa richiede un rapida rassegna delle norme di legge che hanno condotto all'attuale assetto organico e funzionale, determinando il definitivo trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito semplicemente "MIT") delle funzioni e dei compiti afferenti (in senso lato) alla vigilanza sui concessionari delle autostrade, in precedenza spettanti ed esercitate (per un decennio circa, dal 2002 al 30.9.2012) dall'Ispettorato per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (d'ora in avanti solo "IVCA").

    Si premette che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.L. n. 138/2002 l'Anas è il gestore delle rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale; la sua veste giuridica è quella di una Società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che è sottoposta al controllo e alla vigilanza del MIT.

    Tra le funzioni svolte dall'Anas vi è stata (fino al 30.9.2012) quella di concedente della rete autostradale a pedaggio e della vigilanza sulle società concessionarie, attività, quest'ultima, svolta dal precitato IVCA dove, al momento dell'adozione del D.M. impugnato con il ricorso introduttivo, prestavano servizio gli odierni ricorrenti.

    I provvedimenti impugnati costituiscono attuazione delle disposizioni primarie che si sono succedute in un ristretto arco temporale e che debbono essere diffusamente trascritte ai fini della corretta ricostruzione della vicenda amministrativa per cui è causa.

    In particolare l'art. 36 del D.L. n. 98 del 2011 (convertito con legge n. 111 del 2011) statuiva che: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. - Il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati e debbono pertanto essere respinti.

    2. - Con specifico riguardo al primo motivo di gravame (attinente all'asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici), il Collegio ritiene che debbano essere valorizzati alcuni passaggi della motivazione dell'ordinanza n. 209/2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione proposta. Ci si riferisce, in particolare, al rilievo secondo cui nell'ordinanza di rimessione di questa Sezione non è stato adeguatamente esaminato il problema dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 31 del d.lgs. 30 marzo n. 165 che assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. - con conseguente passaggio automatico di personale, senza necessità di pubblico concorso - le vicende relative al trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni o enti pubblici (o loro aziende o strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati. Ciò avrebbe dovuto comportare, ad avviso del Giudice delle leggi, la previa valutazione, da parte del Giudice rimettente, della possibilità di qualificare ANAS S.p.a. come "pubblica amministrazione", ai fini dell'applicazione del citato art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001.

    Invero, ove si dia risposta affermativa a tale questione qualificatoria, si dovrà coerentemente pervenire ad una valutazione di manifesta infondatezza della questione di l.c. sollevata da parte ricorrente e alla reiezione del primo motivo di gravame, stante quanto chiaramente disposto dall'art. 31 cit., a mente del quale "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali...

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