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Estremi:
T.A.R. Brescia, (Lombardia), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Il Comune di Castelbelforte, tramite la Provincia di Mantova, espressamente indicata dal bando di gara come amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante, ha indetto una gara, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti assimilati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente una durata di 60 mesi ed un valore complessivo di curo 854.503,70.

    A seguito della valutazione delle cinque offerte pervenute (come da verbale dell'1 aprile 2015), l'aggiudicazione è intervenuta solo il 7 marzo 2016: ciò a causa della sospetta anomalia dell'offerta della ditta risultata aggiudicataria e cioè la Adigest, che ha richiesto lunghi tempi istruttori, anche in ragione del fatto che la commissione originariamente nominata, composta di funzionari della Provincia di Mantova, ha rinunciato all'incarico per dichiarata incapacità della valutazione dell'offerta in questione. La nuova commissione, composta di esperti, ha effettuato la valutazione dell'offerta della Adigest il 24 giugno 2015, riscontrando delle carenze che hanno indotto a richiedere ulteriori precisazioni e ancora nuovi chiarimenti, in data 17 luglio 2015, fino ad arrivare al giudizio di non anomalia del 3 agosto 2015.

    Il 9 marzo 2016, il Comune ha, quindi, comunicato l'intervenuta aggiudicazione a favore di Adigest.

    Aprica, dopo aver chiesto l'annullamento in autotutela di tale risultato, ha proposto il ricorso in esame deducendo:

    1. Inammissibilità dell'offerta poi risultata aggiudicataria, per violazione degli artt. 86 e 87 del d. lgs. 164/2006: l'aggiudicataria avrebbe omesso l'indicazione dei costi della sicurezza, ritenuta obbligatoria in base ai principi affermati con sentenza dell'Adunanza plenaria n. 9 del 2013 e, in particolare, a quello della eterointegrazione, che impone il rispetto...

  • Diritto

    DIRITTO

    Parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla pronuncia, ancorché con dichiarazione non notificata alle controparti e depositata solo il 12 maggio 2017.

    Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto di tale circostanza, ravvisando, in assenza di notificazione della suddetta dichiarazione alle controparti, i presupposti per dichiarare comunque l'improcedibilità del ricorso, rispetto alla pronuncia sul quale la ricorrente non ha più interesse.

    Le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che, come ampiamente desumibile dalle premesse in fatto, il contenzioso traeva originale da una questione giuridica assai controversa in giurisprudenza, che non può dirsi superata nemmeno oggi, nonostante la sopravvenienza di una più precisa normativa.

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