1. Il ricorrente, cittadino pakistano residente da alcuni anni in Italia, impugna il provvedimento con cui il Questore di Ancona ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e ciò in ragione dei precedenti penali a carico del sig. T. S. . In particolare, il ricorrente ha subito nel 2013 una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, T.U. n. 309/1990 e s.m.i. ed è stato segnalato in due occasioni all'Autorità Giudiziaria per guida senza patente.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 5, comma 5, 4, comma 3, e 5 comma 5, ultimo cpv. D.Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per istruttoria inadeguata e insufficienza della motivazione, in quanto da un lato nell'applicare l'automatismo di cui al combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, non si tiene conto del fatto che il sig. T. all'indomani dell'unica condanna subita ha portato a termine un serio iter di reinserimento sociale, dall'altro si dichiara socialmente pericoloso un soggetto senza verificarne l'attuale pericolosità sociale, non tenendo conto delle sopravvenienze fattuali alla condanna subita e si assumono a parametri di valutazione elementi inconferenti costituiti da meri illeciti amministrativi. Eccesso di potere per motivazione insufficiente in quanto tra i motivi del rigetto viene addotta anche la tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità nelle sue due articolazioni della necessità ed idoneità del provvedimento emesso, in quanto si è adottato un atto non necessario in mancanza di una concreta lesione di un pubblico interesse e comunque inidoneo a risolvere le problematiche eventualmente sottese dalla presente fattispecie;
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