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T.A.R. Perugia, (Umbria), 2017,
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    FATTO e DIRITTO

    1. Con atto di ricorso (n.r.g. 433/2016) notificato il 21 novembre 2016 e depositato il successivo 24 novembre, Studio Fracasso s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, riguardanti la procedura di gara indetta dal Comune di Perugia per l'affidamento dei servizi di supporto nell'espletamento del servizio di distribuzione di gas naturale, all'esito della quale il concorrente predetto veniva escluso per aver omesso di indicare gli oneri di sicurezza aziendali ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, ed il servizio in questione veniva aggiudicato in favore di Consorzio Concessioni Reti Gas s.c.a.r.l., odierno controinteressato.

    2. Nel merito il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

    I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, lettera FFF) della legge delega 11/2016, violazione e falsa applicazione della lex specialis, nonché dei principi di concorrenza, di proporzionalità e massima partecipazione alle gare di appalto ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e perplessità, atteso che la gara ha per oggetto prestazioni di natura intellettuale che escluderebbero ex se oneri di sicurezza aziendale.

    II. Violazione del principio di concorrenza e massima partecipazione alle gare di appalto, nonché dei principi di proporzionalità, tutela dell'affidamento e certezza del diritto, atteso che i moduli predisposti dalla stazione appaltante sarebbero fuorvianti in ordine all'indicazione di detti costi.

    III. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione Europea affinché si pronunci sulla corretta interpretazione dell'art. 67 della direttiva 24/2014 UE, atteso che una lettura formalistica e non costituzionalmente orientata dell'art. 95, comma 10, del nuovo codice dei contratti si porrebbe in contrasto con l'art. 67 della succitata direttiva 24/2014 UE, che nulla prevede riguardo all'onere di indicare in...

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