ARTICOLO UNICO
Sono pervenuti alla Direzione Generale alcuni quesiti in merito all’applicabilità alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex Enpals) dell’istituto della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
Si tenga conto, in proposito, di quanto segue.
Come è noto, l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).
Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. Circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980).
Si osservi anche che, con Circolare n. 10314 del 16 giugno 1983 in materia di assicurazione economica di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, l’Istituto ha rimandato, per le prestazioni di maternità, all’applicazione delle istruzioni di portata generale impartite con la Circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, che chiarisce come la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro sia contenuta nella legge n. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.
Pertanto, posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni contenute nel predetto ...
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