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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 settembre 2015, ha respinto il reclamo proposto dalla IVRI Istituti di Vigilanza Riuniti Spa nei confronti di D.M. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in data 18 marzo 2014 all'esito di una procedura di mobilità, condannando la società alla reintegrazione del dipendente nonchè al pagamento dell'indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, in misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

    La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile all'istituto di vigilanza privata la norma di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 4, che esclude l'operatività delle quote di riserva nei "servizi di polizia" in settori diversi da quelli amministrativi, in quanto norma speciale ed insuscettibile di applicazione analogica.

    Accertato che la società doveva rispettare le quote di riserva della L. n. 68 del 1999, la Corte di Appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto che al momento della cessazione del rapporto del D., invalido civile al 70% ed inquadrato nel ruolo del personale tecnico-operativo con mansioni di Comandante, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente fosse inferiore alla quota di riserva prevista dall'art. 3 di detta legge.

    Circa l'apparato sanzionatorio - secondo la Corte milanese - il fatto che non fosse stata rispettata la quota di riserva impediva l'inserimento del D. nell'ambito della procedura di mobilità e, quindi, non poteva ricadere sul medesimo la scelta del lavoratore da licenziare, con la conseguenza che la società era incorsa in una violazione di tipo sostanziale da cui derivava l'applicazione "dell'art. 18, comma 4, SL, come specificato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3".

    2. Per la cassazione di tale sentenza...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Preliminarmente occorre dichiarare la nullità della procura depositata all'udienza pubblica dall'Avv. Missori nell'interesse di D.M. su foglio separato, non avendo l'intimato depositato controricorso.

    Infatti, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale". Dunque anche per partecipare alla discussione orale in cassazione il difensore dell'intimato deve essere munito di procura speciale (v. art. 370 c.p.c., comma 2, che rinvia all'art. 365 c.p.c.).

    La procura speciale può essere conferita o con le modalità previste dall'art. 83 c.p.c., comma 2, e cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. SS.UU. n. 13537 del 2006; successivamente, tra le altre, v. Cass. n. 9462 del 2013), ovvero in una delle sedi processuali indicate dal comma 3 dello stesso art. 83 del codice di rito.

    L'atto depositato dall'Avv. Missori, contenente esclusivamente la "procura" a lui conferita dal D. con sottoscrizione autenticata dal difensore, non rientra tra le modalità previste dal comma 2 dell'art. 83 c.p.c., in quanto la firma di colui che conferisce al difensore procura speciale per ricorrere in Cassazione, rilasciata con separata scrittura privata - che ha natura negoziale - deve essere autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell'art. 2703 c.c., certificare l'autografia di tali sottoscrizioni (cfr. Cass. n. 2460 del 2015; Cass. n. 3757 del 2001), essendo privo il difensore di tale potere certificatorio al di fuori delle ipotesi in cui la procura è conferita in uno degli atti elencati nell'art. 83,...

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