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Estremi:
Consiglio di Stato, 2017,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    1. Con bando in data 30 ottobre 2015 l'ambito territoriale sociale di Casarano (composto dai comuni di Casarano - capofila - Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano e Taurisano) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento biennale dell'appalto dei "servizi di assistenza educativa domiciliare" in favore dei minori dell'ambito territoriale medesimo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

    All'esito della gara, alla quale hanno partecipato quattro concorrenti, il servizio è stato aggiudicato all'associazione temporanea di imprese cooperativa sociale Raggio del Sole Onlus (mandataria - di qui Raggio del Sole Onlus) ed Esedra società cooperativa (mandante - di qui Esedra) mentre l'odierna appellante, Comunità San Francesco società cooperativa s.r.l. (di qui Comunità San Francesco), si classificava seconda.

    Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 859 del 2016, la Comunità San Francesco impugnava la determinazione n. 139 del 22 aprile 2016 con la quale il Comune di Casarano aveva disposto l'aggiudicazione del servizio.

    La ricorrente impugnava inoltre ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.

    La ricorrente censurava l'azione amministrativa sotto molteplici aspetti di violazione di legge e di eccesso di potere, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e il subentro nel contratto eventualmente concluso e in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente, da quantificarsi in corso di causa.

    Si costituivano in giudizio Raggio del Sole Onlus ed Esedra, controinteressate, chiedendo il rigetto del ricorso.

    Con la sentenza in epigrafe, n. 1155 in data 14 luglio 2016, il Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva il ricorso ritenendo infondate le censure mosse in ordine al procedimento di...

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