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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'appello di Firenze con la sentenza n.176/2011 ha respinto l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto la domanda di P.R. tesa ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennità di disoccupazione relativamente al periodo successivo alle dimissioni rassegnate, con decorrenza 30 settembre 2006, per ragioni di salute derivanti da allergia alle farine.

    La Corte territoriale, posto che l'INPS non aveva messo in discussione il principio della piena corrispondenza ai fini della prestazione in oggetto tra dimissioni per giusta causa e licenziamento, ha ritenuto che la natura della patologia (asma bronchiale da allergia alle farine) rendeva evidente l'impossibilità di utile reimpiego del lavoratore all'interno della panetteria presso cui il medesimo lavorava. Le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 269/2002, infine, rendevano evidente-secondo la Corte territoriale - che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34 comma 5 della legge m. 448/1998 non potesse che rendere ininfluente, ai fini del riconoscimento del diritto, la circostanza che le dimissioni non fossero state rassegnate in conseguenza della condotta datoriale, come, in contrario, preteso da Cassazione n. 29841/2008.

    Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo illustrato da memoria. L'intimato ha depositato procura speciale unitamente ad atto di costituzione.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., L. n. 448 del 1998, art. 34, comma 5, e R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45, comma 3. Il ricorrente, nell'illustrare il motivo, evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata in ragione del fatto che l'indennità di disoccupazione, che la L. n. 448 del 1998, art. 34, comma 5, prevede non debba essere corrisposta nell'ipotesi di dimissioni, è stata riconosciuta a P.R. a seguito di dimissioni rassegnate per motivi di salute, estranee alla nozione di giusta causa delineata dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 29481/2008, e da quella costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, legata alla ricorrenza di fatti o circostanze comunque riferibili al datore di lavoro.

    2. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., l'INPS ha ulteriormente sostenuto la propria tesi pur mostrandosi consapevole del diverso orientamento espresso da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 11051 del 28 maggio 2015 che ha qualificato come difforme rispetto al precedente di questa Corte richiamato in ricorso.

    3. La disciplina dell'indennità di disoccupazione applicabile alla fattispecie ratione temporis è contenuta nella L. n. 448 del 1998, art. 34, comma 5, (legge finanziaria per l'anno 1999) e non risente delle recenti innovazioni in materia di trattamento di disoccupazione introdotte dalla L. n. 92 del 2012, e dal D.Lgs. n. 22 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014.

    4. La disposizione contenuta nella L. n. 448 del 1998, citato art. 34, comma 5, prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui...

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