ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Z.D. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il giorno 8 giugno 2012, che respinse l'opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, relativamente ai crediti per differenze retributive, trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutive del preavviso, maturati con il rango prededucibile in forza del rapporto di lavoro dipendente con la società, protrattosi anche dopo la sua soggezione alla procedura concorsuale.

    Il tribunale affermò, in via preliminare, che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, risalente al 5 giugno 2012, essendo intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione da parte del giudice relatore, non era idonea a determinare l'interruzione del giudizio.

    Nel merito ritenne che l'opponente non avesse dato prova del rapporto di lavoro, non avendo prodotto i documenti già versati in sede di verifica innanzi al giudice delegato, limitandosi ad invocarne l'acquisizione su ordine del tribunale, nè risultando utile l'unica missiva prodotta in giudizio, proveniente da un soggetto diverso dalla società posta in amministrazione straordinaria.

    Il ricorso è affidato a cinque motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non ha spiegato difese.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 300 c.p.c., u.c., e della L. Fall., art. 43, comma 3, avendo il tribunale mancato di dichiarare interrotto il processo, nonostante la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento fosse intervenuta prima che la causa fosse discussa dal collegio.

    Con il secondo motivo assume la violazione della L. Fall., art. 99, poichè il tribunale ha ritenuto di non potere neppure esaminare l'opposizione, in mancanza dei documenti già prodotti in sede di verifica dello stato passivo.

    Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c., e della L. Fall., art. 99, poichè il tribunale ha disatteso l'istanza espressamente avanzata dall'opponente, tesa ad ottenere l'acquisizione del fascicolo della fase di verifica dello stato passivo, contenente tutti i documenti rilevanti per la lite.

    Con il quarto motivo rileva la violazione dell'art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20, e della L. Fall., artt. 99 e 111, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo il giudice di merito fatto applicazione del principio di non contestazione in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro dipendente, omettendo altresì di valutare un fatto pacifico, costituito dal licenziamento della ricorrente intervenuto dopo quattro mesi dall'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.

    Con il quinto motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 99, comma 4, e dell'art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il tribunale omesso di prendere in esame le prove orali articolate dall'opponente, pure sufficienti a dimostrare il credito vantato.

    2. Il primo motivo è infondato.

    E' incontroverso, invero, che la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...