ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso, notificato in data 25-28 luglio 2016, depositato il successivo 2 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    1.1. - Il ricorrente premette che la Regione siciliana, con l'art. 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), aveva autorizzato l'amministrazione regionale ad avvalersi del personale dell'ITALTER spa ai sensi della convenzione stipulata in data 1° ottobre 1985, nonché del personale della SIRAP spa, entrambe società con capitale a partecipazione pubblica, poste in liquidazione, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per specifiche finalità.

    La difesa statale ricorda che il comma 2 della predetta norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), dettava disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale e stabiliva che «[a]l personale di cui al comma 1, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione,...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui gli artt. 3 e 97 Cost., per violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La norma censurata modifica l'art. 49, comma 17, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) e introduce la possibilità di conferire, in via diretta, incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pur in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in cui non vengano presentate istanze. Tale previsione, secondo il ricorrente, determinerebbe la sostanziale equiparazione del personale proveniente dalle società ITALTER e SIRAP, poste in liquidazione, ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale, con conseguente inquadramento dei medesimi nel relativo ruolo dei dirigenti regionali, in violazione del principio dell'indefettibilità del concorso pubblico come principale canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui l'obbligo del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale da assumere, costituisce espressione.

    2.- La questione è fondata.

    La disposizione oggetto dell'impugnativa statale si colloca in una complessa vicenda, che...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...