Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda proposta da C.L., diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole dalla s.r.l. Casa del Sole, con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla effettiva reintegra.
Il Tribunale, premesso che il licenziamento era stato intimato per giusta causa, a seguito dell'addebito consistente nell'aver praticato ad una paziente una iniezione di eparina calcica, farmaco non prescritto dai sanitari, ha evidenziato che la società non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in quanto, a fronte della specifica contestazione della lavoratrice che aveva dichiarato di essersi attenuta alle indicazioni terapeutiche riportate nel foglio di terapia, aveva prodotto un documento (foglio di terapia) non sottoscritto da alcuno e privo di data certa. Ha aggiunto che anche i testi escussi non avevano consentito di fare chiarezza sul punto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Casa di Cura; resisteva la lavoratrice.
Con sentenza depositata il 7 novembre 2013, la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata respingeva la domanda proposta dalla C..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest'ultima, affidato a due motivi.
Resiste la società Casa del Sole con controricorso.
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2724, 2119 e 2697 c.c., oltre che della L. n. 604 del 1966, art. 5.
Lamenta che la sentenza impugnata, nel riformare la pronuncia di primo grado, si era basata essenzialmente sull'erroneo presupposto che il c.d. "foglio di terapia" fosse da considerarsi scrittura privata e quindi atto idoneo a costituire prova documentale, di cui non aveva i necessari requisiti (sottoscrizione e data certa), dell'assunto datoriale. Lamenta inoltre che tale "foglio di terapia" non poteva essere integrato dalla prova testimoniale, essendo ciò precluso dall'art. 2724, che lo consente solo quando vi sia un principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, ipotesi non ricorrente nella specie.
Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Deve infatti considerarsi che la sentenza impugnata non ha ritenuto commesso il fatto solo sulla base del detto "foglio di terapia", ma anche in base ad altre risultanze istruttorie, non solo testimoniali (tra cui il medico che seguiva la paziente e cha ha escluso di aver disposto la iniezione del farmaco in questione), ma anche documentali (quale ad esempio la cartella clinica), sicchè la censura finisce per criticare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Per il resto, pur risultando dalla sentenza impugnata che le prove testimoniali non hanno solo riguardato il detto foglio di terapia ma la condotta addebitata, deve decisivamente notarsi che il giudice del lavoro può comunque ammettere la prova per testi anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, in base all'art. 421 c.p.c., comma 2.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione...
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