Accordo 5 maggio 2017 per il rinnovo del C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre
ARTICOLO N.12
Contratti a tempo determinato
1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. [ 6 settembre 2001, n. 368 ] smi n. 81/2015 e la normativa vigente in materia. (1)
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto [stabilito] previsto [dal comma 1 dell'articolo 1 e dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e smi], dall'art. 23, d.lgs. n. 81/2015, è stabilito nelle misure di seguito indicate: (1)
Base di computo | n. di lavoratori |
0-5 4 | 2 |
6 5-10 | 5 |
11-25 | 7 |
26-50 | 10 |
Oltre 50 | 20% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. Salvo quanto previsto [al comma 6 del presente articolo], dalla legge la durata complessiva del rapporto a termine - comprensivo di rinnovi e proroghe - non può superare i 36 mesi. (1)
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