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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

    1. La società ICA s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di (OMISSIS) notificava alla società SALT S.p.A. - Società Autostrada Ligure Toscana - sette avvisi di liquidazione con i quale chiedeva il pagamento della Tosap per gli anni dal 2004 al 2008 in relazione all'occupazione della superficie di mq. 348 di suolo pubblico del Comune di (OMISSIS) per la realizzazione di un cavalcavia dell'autostrada (OMISSIS), comprensiva dei piloni. La società impugnava detti avvisi innanzi alla CTP di Lucca sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). La CTP, previa riunione dei ricorsi, li rigettava e la società SALT S.p.A. proponeva appello che veniva accolto dalla CTR della Toscana sul rilievo che il viadotto autostradale, in quanto di proprietà dello Stato e seppure realizzato in concessione dalla SALT S.p.A., rientrava nell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a, secondo cui sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato. Inoltre non corrispondeva al vero che l'intera area sovrastata dal cavalcavia o occupata dai piloni appartenesse al Comune, posto che parte dell'area era di proprietà privata.

    2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società ICA s.r.l. affidato ad un motivo illustrato con memoria. Si è costituita con controricorso la società SALT S.p.A. - Società Autostrada Ligure Toscana.

    3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38, 39 e art. 49, lett. a.. Sostiene che, per effetto della concessione rilasciata dallo Stato, si era realizzata una occupazione dello spazio pubblico comunale che era soggetta a tassazione a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, e non era applicabile l'esenzione di...

  • Diritto

    ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Preliminarmente rileva la Corte che la ricorrente non ha censurato il capo della sentenza con cui la CTR ha accertato che non l'intera area sovrastata dal cavalcavia o occupata dai piloni apparteneva al Comune, posto che parte dell'area era di proprietà privata. Ne consegue che sul punto si è formato il giudicato interno, per il che la tassa non è dovuta in relazione alle aree di proprietà privata.

    2. In ordine all'unico motivo di ricorso, osserva la Corte che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini della Tosap, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (Cass. n. 11553 del 18/06/2003 dep. 21/06/2004; Cass. n. 2555 del 22 febbraio 2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49. Nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società SALT S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione. Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Inoltre va considerato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, prevede: "Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi...

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