Z.C. impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione da lui promosso avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) spa, dal quale erano stati esclusi i suoi crediti da rapporto di lavoro con la società fallita.
Rilevato che il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di Bari altro giudizio, di impugnazione del licenziamento intimatogli dalla (OMISSIS) spa, il tribunale ha ritenuto che il giudizio di opposizione allo stato passivo debba essere sospeso in attesa della definizione della causa di lavoro pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
Il ricorrente ha proposto due motivi d'impugnazione, mentre non ha spiegato difese l'intimato fallimento.
Occorre prendere atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
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