ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    - la Corte di appello, giudice del lavoro di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, accoglieva la domanda di P.L. diretta ad ottenere il ripristino della pensione di invalidità civile per i ciechi che era stata sospesa per il superamento dei limiti di reddito. Riteneva la Corte capitolina (richiamando la pronuncia di questa Corte n. 15646/2012) che la L. n. 638 del 1983, art. 8, comma 1 bis, potesse essere applicata anche al caso di specie e che la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza del requisito reddituale ed in deroga al generale divieto di cumulare la pensione di invalido con il reddito anche elevato, perseguisse la finalità di favorire il reinserimento sociale non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa;

    - per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso affidato a due motivi;

    - resiste con controricorso P.L.;

    - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

    - non sono state depositate memorie;

    - il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    - con i motivi di ricorso (denuncianti la violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, artt. 6 e 8 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, dell'art. 12 preleggi, della L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 1, della L. 27 maggio 1970, n. 382, artt. 1 e 5, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 5 e 6 convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, della L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies nell'interpretazione autentica della L. 8 ottobre 1984, n. 660), l'I.N.P.S. lamenta che la Corte territoriale, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidità civile per i ciechi nonostante il superamento del limite reddituale, abbia violato le disposizioni richiamate specificamente previste per la prestazione assistenziale in questione. Sostiene che la normativa che deroga, in favore dei non vedenti, al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con il reddito riguardi esclusivamente l'invalidità pensionabile e non possa trovare applicazione con riguardo ad una prestazione di natura assistenziale;

    - i motivi sono manifestamente fondati conformemente alla decisione di questa Corte n. 24192/2013 che, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla citata sentenza n. 15646/2012 (che fa riferimento alla prestazione assistenziale di cui alla L. n. 66 del 1962, ma applica i principi relativi alla prestazione previdenziale di cui alla L. n. 153 del 1969 ed al D.L. n. 463 del 1993, art. 8, come si evince anche dal richiamo, contenuto nel principio di diritto, all'assicurato" in luogo dell'assistito"), ha ritenuto che non sia possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale previsto dalla L. n. 66 del 1962 (e, dunque, tanto alla pensione per ciechi assoluti quanto a quella per ciechi parziali), il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale - si veda anche...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...