1. -OMISSIS-, operatore di rete televisiva, con successivi ricorsi ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio i seguenti atti relativi alla procedura selettiva indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per la riassegnazione delle frequenze alle TV locali della Regione Veneto:
- la graduatoria originaria, pubblicata in data 13 dicembre 2012 (che collocava -OMISSIS- al 19° posto, con un punteggio di 30,57), unitamente alla nota -OMISSIS- in data 14 dicembre 2012 con la quale il Ministero le aveva conseguentemente intimato lo spegnimento della frequenza CH 10;
- la modifica disposta dal Ministero, a seguito di ordinanza cautelare del TAR, in data 25 marzo 2013 (che le attribuiva il punteggio di 48,25, collocandola all'11° posto, con assegnazione della frequenza CH 45, in precedenza attribuita alla -OMISSIS-);
- la nuova graduatoria, pubblicata in data 22 maggio 2013, con la quale il Ministero, a seguito di rivalutazione delle domande, ha ridotto il punteggio e l'ha nuovamente collocata al 19° posto, in posizione non utile, con punteggio di 33,94, in particolare attribuendole punti 0 per il criterio dei dipendenti e per il criterio del patrimonio; unitamente alla nota -OMISSIS- in data 23 maggio 2013 con cui il Ministero le ha ordinato lo spegnimento della frequenza CH 45, la nota prot. -OMISSIS- in data 29 maggio 2013 con cui l'Ispettorato territoriale del Veneto l'ha diffidata allo spegnimento della frequenza entro il 30 maggio 2013, nonché al d.m. 5 settembre 2012, art. 1, punto 3, lett. a) e g) ed ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso sulla frequenza CH 45 alle emittenti -OMISSIS- ed -OMISSIS-.;
- la determina in data 1 agosto 2013, con cui il Ministero, a seguito di ordinanza cautelare del TAR comportante il riesame, ha confermato la posizione in graduatoria e l'attribuzione dei punteggi, chiarendo che l'azzeramento del punteggio per i dipendenti era dovuto al fatto che -OMISSIS- aveva presentato...
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