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Cassazione civile, 2017,
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  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza in data 1 marzo 2010 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine "per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, nonchè in attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo", di cui al contratto di lavoro stipulato tra M.B. e Poste Italiane Spa in data 31 luglio 2002 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno;

    che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha opposto difese l'intimata con controricorso notificato, però, tardivamente;

    che sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti, in vista dell'udienza pubblica del 14 gennaio 2016 in cui la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, e che, per la successiva adunanza camerale, le parti hanno depositato nuove memorie;

    che, nonostante la notifica tardiva del controricorso, è da ritenere ammissibile quest'ultima memoria presentata dal difensore della M., per le ragioni già esposte da questa Corte con sentenza n. 4906 del 2017, cui integralmente si rinvia.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 all'art. 25 CCNL Poste del 2001 ed agli accordi collettivi richiamati nel contratto stipulato, oltre a vizi di motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto il contratto concluso dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 ricadente sotto la vigenza di detta disciplina e non sotto quella della L. n. 56 del 1987, è infondato atteso che in materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l'ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti (tra molte: Cass. n. 16424 del 2010; Cass. n. 20441 del 2015);

    che, invece, deve essere accolto il secondo motivo con cui si censura diffusamente, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 l'assunto della Corte territoriale che ha ritenuto la nullità del termine in quanto la causale non soddisferebbe il requisito di specificità voluto dal legislatore;

    che la questione in esame è già stata affrontata numerose volte da questa Corte con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame (cfr. Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 10033 del 2010; Cass. n. 8286 del 2012): premesso che, in tema di apposizione del...

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