che:
- con l'indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravarne proposto dall'odierno ricorrente, vigile urbano dipendente del Comune di San Giorgio a Cremano, e confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda tesa ad ottenere: - il risarcimento del danno conseguente all'usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale; - i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate; - il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza della mancata fruizione del riposo compensativo;
- per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore che articola tre motivi cui resiste il Comune di San Giorgio a Cremano con tempestivo controricorso;
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
- C.G. ha depositato memoria;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. considerato che:
- il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;
- non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2087 e 2109 c.c. e dell'art. 36 Cost. e neppure la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, sul lavoro turnista e degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. del 14.9.2000 in relazione al pagamento dello straordinario svolto nel giorno domenicale;
- si evince innanzitutto dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è "caratterizzata (secondo le stesse affermazioni del lavoratore) dallo svolgimento di turni sistematici di...
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