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Titolo:
Al Giudice si può chiedere una decisione, non un consiglio
  • Sommario

  • Il caso. La Corte d'appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda con la quale una lavoratrice - a seguito di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro chiedeva Il riconoscimento dell'infortunio e l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea. In particolare, i Giudici di merito rilevavano la carenza di interesse ad agire della lavoratrice ai fini della condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea «non potendo ritenersi fondato nemmeno l'accertamento della natura professionale della patologia al solo fine della revisionabilità decennale della stessa in caso di aggravamento» poiché, anche in tale ipotesi, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto presupporre la mancata percezione della retribuzione nel periodo oggetto di infortunio. Retribuzione che, nella specie, era invece stata corrisposta dall'INPS quale indennità di malattia. Contro tale pronuncia la lavoratrice ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo.

    Quotidiano del 12 maggio 2017

    Il Giudice valuta solo il «presente». In particolare, ad avviso della ricorrente, l'indennità per inabilità temporanea conserva la propria autonomia in conseguenza dell'infortunio, potendo avere come conseguenza - in caso di aggravamento della patologia l'insorgenza della possibilità per l'infortunata di vedersi riconosciuto il danno biologico per effetto della revisione ex art. 83 d.P.R. n. 1124/1965 (a mente del quale, per quanto qui interessa, «la misura della rendita di inabilità può essere riveduta [...] in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita...

 

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