ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (recte: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)» - questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3 (recte: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), «nella misura in cui detto combinato disposto impone il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del 61° anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell'età di 66 anni e tre mesi/sette mesi».

    1.1.- Il Tribunale rimettente...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (recte: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)» - della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3 (recte: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

    La prima di tali disposizioni individua i lavoratori per cui, ratione temporis, resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla riforma dei trattamenti pensionistici dettata dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011. La seconda, con interpretazione autentica della prima, chiarisce il regime intertemporale applicabile, specificamente, ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La terza determina la normativa vigente prima della citata riforma, con riguardo alle lavoratrici iscritte al regime esclusivo della previdenza per i dipendenti...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...