1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3162 del 2011 rigettava impugnazione proposta da A.D. nei confronti del MIUR, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dell'Ufficio provinciale di Roma, e dell'Istituto superiore "(OMISSIS)", avverso la sentenza n. 7683/2008, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nella Provincia di Reggio Calabria fino al passaggio nel personale ATA nel dicembre 1999.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il lavoratore prospettando dieci motivi di ricorso.
3. Il MIUR resiste con controricorso.
4. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica, nella quale ha ricordato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della CGUE S. e la sentenza Agrati della CEDU, e che questa Corte, con numerose sentenze, ha tenuto conto della suddetta evoluzione giurisprudenziale.
1. Il ricorrente con plurimi e articolati motivi di ricorso assume, sotto diversi e articolati profili, la violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8, e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006).
2. I motivi deducono i seguenti vizi:
1) violazione art. 6 della CEDU (art. 360 c.p.c., n. 3);
2)violazione degli artt. 10 e 11 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3);
3) violazione dell'art. 32 CEDU e dell'interpretazione fornita dalla CEDU sui principi della preminenza del diritto e del giusto processo.
4) Violazione degli artt. 10, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 e all'art. 1 del Protocollo della CEDU (art. 360 c.p.c., n. 3);
5) Violazione dell'art. 3 della direttiva 77/187/CE trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50/CE nella direttiva 2001/32/CE (art. 360 c.p.c., n. 3); sentenza CGUE S.;
violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 (art. 360 c.p.c., n. 3);
6) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, incompatibilità tra norma interpretativa e ratio della L. n. 124 del 1999, art. 8 sulla direttiva 77/187/CE e sul citato art. 34;
7) Erronea applicazione del principio del maturato economico contenuto nella L. n. 312 del 1980, in deroga alla L. n. 124 del 1999, art. 8; violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3);
8) Violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3) per mancato riconoscimento del diritto del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato al computo ai fini giuridici dell'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1999, alle dipendenze degli enti di provenienza;
9) Violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, norma...
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