che il Tribunale di Trani dichiarava la nullità insanabile del ricorso proposto da S.A. nei confronti della Bar.S.A. s.p.a. avendo ritenuto che dall'esame complessivo dello stesso era impossibile l'individuazione esatta della pretesa attorea in quanto privo dell'esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
che, con sentenza del 20 ottobre 2015, la Corte di Appello di Bari, rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti della Bar. S.A. s.p.a. ed intesa ad accertare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti a decorrere dal 15 settembre 2005 avendo rilevato: che il ricorso introduttivo del giudizio, comunque, nonostante l'esposizione dei fatti alquanto confusa, conteneva, alla stregua della documentazione allegata, un'adeguata esposizione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 15 settembre 2005; che tale contratto non era affetto da nullità essendo stata effettuata l'assunzione ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2; che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale norma aveva introdotto una fattispecie di assunzione a termine del tutto autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, svincolata da ogni riferimento a cause oggettive e necessitante, per la sua legittimità, solo un requisito oggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità, dati questi pacifici in giudizio) con una durata massima fissata in 12 mesi;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo S. affidato a tre motivi cui la Bar.S.A. s.p.a. resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di...
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 12 preleggi, L. n. 223 del 1991, art. 8 e del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e art. 5, comma 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato ingresso alla domanda di nullità del termine al contratto di lavoro anche in relazione all'intero periodo continuativo dal 15 settembre 2005 al 16 giugno 2006, comprensivo della proroga e del tirocinio formativo relativo alla proroga, avendola ritenuta non proposta ed avrebbe ".."misconosciuto" le allegazioni relative di cui alle buste paga foglio 7 -12 del fascicolo di parte di primo grado ed al contratto del 15.10.15 di cui al foglio 25 del fascicolo di parte di primo grado.." dalle quali si evinceva la detta proroga ed il tirocinio, negando ingresso alle richieste di prova erroneamente ritenute non formulate in appello; tale ultima censura viene proposta nel secondo motivo anche sotto il profilo dell'"omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 e violazione dell'art. 115 c.p.c., art. 12 preleggi.."; con il terzo mezzo si deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del gravame "...condannato il lavoratore quando avrebbe dovuto condannare il datore di lavoro.." alle spese di lite;
che il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili alla luce del costante insegnamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito: nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...