1. L'opportunità di commentare insieme le due sentenze della Corte costituzionale, nn. 173 e 174 del 2016, nasce dal fatto che in entrambe, seppur a proposito di istituti previdenziali diversi, quali il contributo di solidarietà e la pensione di reversibilità, la Consulta ha delineato una stimolante combinazione di princìpi e valori costituzionali che devono orientare il legislatore nella regolamentazione delle politiche sociali in quest'epoca di scarsità delle risorse disponibili. Il valore della solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., quale primario criterio per la redistribuzione delle risorse economiche, si combina qui con il principio dell'equilibrio di bilancio, di cui all'art. 81 Cost., dando luogo ad un giudizio di legittimità che adotta come parametro costituzionale quello di ragionevolezza e proporzionalità, declinato all'interno di un «circuito di solidarietà» previdenziale.
I parametri di valutazione assunti dalla Corte nelle due sentenze sembrano, pertanto, idonei ad essere ulteriormente utilizzati tutte le volte in cui debba decidersi della legittimità e ragionevolezza di scelte di contenimento della spesa pubblica (1).
2. Con la sentenza n. 173 del 2016, sono state prese in esame le censure, formulate da varie Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, relative alle disposizioni dei commi 486 e 483, dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplinanti due rilevanti misure — il contributo di solidarietà sulle pensioni d'importo elevato e il meccanismo di riduzione della perequazione sull'importo complessivo delle pensioni — introdotte con la legge di stabilità 2015 e prorogate fino al 2018 dalla legge di stabilità 2016, l. n. 208 del 2015. Le questioni sono state dichiarate infondate, essendosi riscontrato il...
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