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Titolo:
LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO «NON PIÙ OCCASIONALE» 
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  • Sommario

    (*)Sommario: 1. Il caso di specie. — 2. La definizione di lavoro accessorio. — 3. Il dibattito sulla qualificazione del lavoro accessorio. — 4. Il lavoro accessorio: nuova «valvola di sfogo».

  • 1. La sentenza in commento prende posizione su un tema, la qualificazione del rapporto di lavoro accessorio, in relazione al quale la giurisprudenza si è espressa raramente  (1).

    Nel caso di specie, i ricorrenti in più occasioni avevano svolto attività di steward presso diversi stadi di calcio in favore della società convenuta. In base alle modalità con cui la prestazione si era svolta, in virtù del principio di indisponibilità del tipo contrattuale, i ricorrenti richiedevano l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò anche in ragione del fatto che la società convenuta aveva «fatto ricorso sistematico e pressoché esclusivo a lavoro accessorio per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale tipica e caratterizzante»: aveva perciò travalicato i limiti della accessorietà.

    Il Tribunale di Milano ritiene lecito che «la prestazione di lavoro accessorio sia resa con forme e vincoli propri della subordinazione», a condizione che non siano violati i limiti legislativi previsti, cioè l'attività non sia continuativa, non sia superato il limite di reddito, il lavoratore non risulti a disposizione nei periodi in cui non rende effettivamente la prestazione e non sia soggetto «al potere dispositivo, disciplinare ed organizzativo del committente anche oltre i termini della prestazione lavorativa accessoria».

    Nella pronuncia in epigrafe si evidenzia, in particolare, come le disposizioni in materia di lavoro accessorio non forniscano indicazioni sulla natura giuridica del rapporto instaurato, «in quanto la disciplina contempla delle mere prestazioni lavorative che possono assumere i connotati della subordinazione ovvero dell'autonomia»  ...

 

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