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Estremi:
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), 2017,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    Con ricorso ex art. 117 c.p.a. depositato in data 27 febbraio 2016, l'avv. Ro. Cr., in servizio quale dirigente-avvocato presso l'Avvocatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, come tale, iscritto nell'apposito elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati, chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalla Regione in ordine all'obbligo di adottare il regolamento previsto dall'art. 9 della legge 11 agosto 2014, n. 114 nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dell'art. 12, comma 10, lett. c), della l.r. FVG 20/2015 e, conseguentemente, di ordinare alla medesima di provvedere in merito, anche, occorrendo, mediante nomina di un Commissario ad acta.

    La Regione si costituiva, con memoria di stile, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, dimettendo documentazione.

    La causa veniva chiamata una prima volta all'udienza camerale dell'11 maggio 2016 e, avuto riguardo alle dichiarazioni rese a verbale dalla difesa dell'Amministrazione, secondo cui sarebbe stata prossima l'approvazione del regolamento per cui è causa, rinviata a quella successiva del 25 maggio 2016, data entro la quale la difesa medesima avrebbe dovuto, in ogni caso, notiziare circa l'effettiva avvenuta approvazione del regolamento stesso o per lo meno depositare un prospetto recante la certa calendarizzazione dei lavori a tal fine necessari.

    Nulla di ciò avveniva e all'udienza da ultimo indicata la difesa della Regione dimetteva documentazione ritenuta non esaustiva.

    Il Tribunale reiterava, quindi, per iscritto alla Regione l'invito già in precedenza rivoltole (ord. coll. n. 191 in data 25 maggio 2016).

    Nel frattempo, la Giunta regionale provvedeva ad approvare il regolamento cui era tenuta. Le udienze già fissate venivano, quindi, rinviate su istanza di parte ricorrente per consentire alla...

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