Vittima del dovere. Il Ministero dell'Interno ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava il decesso come vittima del dovere di un agente di polizia penitenziaria morto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio. Per questo motivo, lo stesso Ministero era stato condannato a inserire il fratello della vittima nell'elenco utile per accedere ai benefici assistenziali predisposti dalla legge.
Quotidiano del 5 maggio 2017
Il Ministero dell'Interno ricorre in Cassazione, sostenendo che l'agente non poteva essere riconosciuto vittima del dovere, qualità che ricorre solo in presenza a suo dire di eventi eccedenti il rischio ordinario ed istituzionale connesso alle funzioni svolte.
Vittima del dovere: chi può definirsi tale? La Corte di Cassazione respinge la tesi del ricorrente e sottolinea che la legge stabilisce che vittime del dovere sono i cittadini deceduti e superstiti, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle loro funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva e repressiva o di soccorso. A questi soggetti si aggiungono coloro che abbiano contratto invalidità permanenti da cui deriva il decesso.
Vittima del dovere: chi la riconosce tale? L'amministrazione non gode di discrezionalità nello stabilire se un determinato soggetto possa o meno essere riconosciuto vittima del dovere ma può solo scegliere fra più comportamenti ugualmente legittimi e idonei a soddisfare un dato interesse pubblico quello ritenuto più adeguato a tal fine. Se, dunque, l'Amministrazione ritiene presente tale...
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