ARTICOLO N.1
Definizioni
Art. 1
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;
e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
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