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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con il ricorso di primo grado S.M., premesso di aver lavorato come vice direttore e poi come direttore presso un Hotel di proprietà della società odierna controricorrente fino al licenziamento intimatogli il (OMISSIS), aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento danni per il licenziamento, ritenuto illegittimo, nonchè al pagamento del compenso per lavoro straordinario, svolto in maniera molto significativa, oltre ad altre voci contrattuali non pagate.

    Il Tribunale di Messina, respinta la domanda di risarcimento danni per il licenziamento, in assenza di una deduzione del fatto ingiusto ulteriore rispetto all'illegittimità del recesso, accoglieva invece la domanda di condanna al pagamento del compenso straordinario, ritenendo che la società non avesse contestato l'applicazione del ccnl del settore in punto di compenso per straordinario, nonostante la qualifica direttiva dello S., appartenente al personale che il R.D.L. n. 692 del 1923, art. 3 esclude dalla limitazione di orario giornaliero e settimanale.

    La corte d'Appello di Messina ha riformato parzialmente la sentenza ritenendo invece che non poteva applicarsi allo S. alcuna limitazione di orario, non essendo stato dallo stesso provato in causa attraverso le testimonianze raccolte che nell'orario giornaliero effettuato oltre le normali otto ore e per altre cinque ore aggiuntive, egli avesse effettivamente svolto con continuità e senza sosta l'attività lavorativa. Secondo la Corte quindi lo S. non aveva provato il superamento di un limite di ragionevolezza ed una prestazione particolarmente gravosa. La corte ha poi confermato la sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria collegata al licenziamento.

    S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Ha resistito la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte accolto la tardiva accezione, svolta solo in grado di appello da Russottfinance spa, di inesistenza di un limite all' orario contrattuale.

    Secondo il ricorrente la società in primo grado aveva soltanto eccepito che egli aveva rivestito la qualifica di quadro B fino al ‘99 e poi di quadro A fino all'ottobre 2004 e che tali figure di cui all'art. 178 del CCNL erano escluse dalle limitazioni di orario, come stabilito dal R.D. n. 692 del 1923, art. 1, comma 2. Secondo il ricorrente poichè la sentenza di primo grado aveva ritenuto non contestata l'applicazione, anche al personale direttivo, della disciplina contrattuale sull'orario di lavoro, non avendo contestato in modo specifico tale circostanza, tardiva era l'eccezione svolta dalla società in grado di appello, laddove aveva fatto riferimento all'art. 97 del ccnl, che espressamente esclude le limitazioni di orario per il personale direttivo di cui il R.D.L. n. 1955 del 1923, art. 3, tra cui il personale direttivo amministrativo.

    2) Con il secondo motivo di ricorso S. lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che in primo grado la società aveva dato per scontato che al lavoratore si applicasse il limite del normale orario di lavoro della contrattazione collettiva, in quanto aveva sostenuto che tale limite non veniva superato se non nei limiti in cui veniva retribuito con superminimo. Questa sarebbe stata un affermazione da ricondurre all'ipotesi di non contestazione, come aveva ritenuto il primo giudice.

    3) Con il terzo motivo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. L. n. 692 del 1923, art....

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