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Titolo:
Conseguenze di una contestazione disciplinare tardiva
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  • Sommario

  • Costituisce questione «di massima particolare importanza» a norma dell'art. 374, comma 2, c.p.c., meritevole di essere rimessa all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la valutazione circa la tardività della contestazione disciplinare in relazione alla mutata tutela prevista dall'art. 18 S.L., come novellato dalla l. n. 92/2012.

     

    Quotidiano del 26 aprile 2017

     

    Si profilano, infatti, due orientamenti contrastanti: il primo, che ritiene che la tardività sia della contestazione sia del licenziamento non attinga sotto alcun profilo all'insussistenza del fatto contestato, comunque ricorrente nella sua essenza ontologica, indipendentemente dalla sua accezione in senso materiale piuttosto che giuridica; il secondo, che ritiene che la contestazione intempestiva, indipendentemente dalla sussistenza della condotta, ne dimostra l'irrilevanza ai fini della prosecuzione del rapporto, così dimostrando per fatto concludente la scarsa importanza dell'inadempimento.

    Il caso. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa all'esito di un procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti risalenti a più di due anni prima. Nelle varie fasi del processo i giudici hanno, alternatamente, ritenuto che la tardività della contestazione disciplinare rispetto al tempo in cui i fatti sono stati commessi costituisse una sorta di rinuncia, per fatti concludenti, all'esercizio del potere disciplinare, dovuta al protrarsi dell'inerzia del datore di lavoro e all'affidamento al lavoratore di compiti di fiducia e di responsabilità incompatibili con l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro ovvero che la predetta tardività integrasse un mero vizio di procedura. Tale questione ha comportato differenti conseguenze dovute alla nuova sfaccettata declinazione dell'art. 18 S.L.

    Il...

 

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