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Estremi:
Corte appello Bari, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza definitiva del 17.11.2011, il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, espletata una consulenza medico-legale: a) rigettava la domanda proposta da C. V. per il pagamento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84; b) regolava le spese di difesa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; c) poneva il costo dell'accertamento peritale a carico dell'INPS.

    Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 16.11.2012, proponeva appello il C., dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.

    Chiedeva l'appellante che, in riforma della decisione gravata, fosse accolta la domanda di prestazione, quanto meno, con riferimento all'assegno, dall'istanza amministrativa del 12.3.2008 o comunque da epoca successiva.

    Ripristinato il contraddittorio, l'INPS resisteva e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

    Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado, si rinnovava l'esame peritale.

    All'udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La pensione ordinaria di inabilità – reversibile ai superstiti – è disciplinata dall'art. 2 l. 12.6.1984, n. 222, e spetta all'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficua attività lavorativa.

    Ai sensi dell'art. 1 l. cit., ha diritto all'assegno ordinario di invalidità – triennale, confermabile a domanda – l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (c.d. semispecifica), sia ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

    Elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali è, inoltre, la titolarità di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda, nonchè l'assicurazione presso l'INPS da almeno cinque anni.

    Secondo il CTU intervenuto in prime cure, Prof. Dott. V. D. N., il C. (affetto da ipertensione arteriosa, obesità lieve, cardiopatia ipertensiva, ernie discali lombari multiple) non si trova nelle condizioni per fruire di alcuna delle prestazioni domandate.

    Nella relazione peritale depositata il 15.11.2010 si legge: “nessuna patologia … rende difficile la motilità o la forza degli arti superiori”; “non vi sono deficit cognitivi o sensoriali”; “l'insieme delle patologie riscontrate, … in funzione del lavoro effettuato, quello di magazziniere in una ditta di autoricambi, non rende il … C. invalido, con una riduzione permanente delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo”; “il prosieguo dell'attività lavorativa non implica, in correlazione al quadro morboso riscontrato, un logoramento delle condizioni psico-fisiche del ricorrente in un periodo di tempo più breve e in misura superiore al normale peggioramento dipendente dalla...

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