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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. A seguito di accertamento svolto dalla Direzione provinciale del lavoro e dall'Inps in data 12 febbraio 2007, erano emesse e notificate in data 3/10/2007 e 14/11/2008 alla CI.PI. Express di C.I. & c. s.a.s. cartelle di pagamento per contributi previdenziali e premi assicurativi relativi agli anni 2002 - 2006, rispettivamente, dell'importo di Euro 143.417,19 e di Euro 33.638,81, riguardanti alcuni lavoratori formalmente inquadrati come co.co.co. e co.co.pro., o come lavoratori occasionali, per i quali era tuttavia emersa la natura subordinata del rapporto.

    2. Proposte separate opposizioni dinanzi al Tribunale di Asti, successivamente riunite, esse erano rigettate nel contraddittorio con l'Inps, Inail ed Equitalia Sestri s.p.a., e la sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza pubblicata in data 3/12/2010.

    3. La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha ritenuto corretta e condivisibile la valutazione compiuta dal primo giudice circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonostante il formale inquadramento dei lavoratori come lavoratori a progetto o collaboratori coordinati e continuativi, o ancora come lavoratori occasionali.

    4. Contro la sentenza, la CI.PI Express di C.I. & c. s.a.s. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resistono l'Inps e l'Inail, il quale deposita memoria ex art. 378 c.p.c. Non svolge attività difensiva Equitalia Sestri s.p.a.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    I motivi di ricorso sono sei.

    1. Il primo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 in relazione all'art. 2222 c.c. e art. 409 c.p.c., comma 3, nonchè sull'insufficiente e contraddittoria motivazione: la ricorrente assume la necessità di ricorrere a forme di collaborazione parasubordinata in considerazione della eterogeneità delle attività da essa svolte; sottolinea la natura neutra, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico, delle mansioni svolte dal lavoratore, le quali possono riguardare attività che rientrano nel core business dell'impresa; censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui la natura subordinata del rapporto è desumibile dal fatto che l'attività dei collaboratori fosse indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

    2. Il secondo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., nonchè sull'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte dato rilievo a indici secondari della subordinazione e non invece al vincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, vera essenza della subordinazione.

    3. Il terzo motivo censura la sentenza ancora per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., con riguardo all'art. 1362 c.c., nonchè per omessa motivazione in ordine al nomen iuris dato dalle parti al rapporto controverso.

    4. Il quarto motivo concerne la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 nonchè l'insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva la ricorrente che, con riguardo ai contratti a progetto, l'illegittimità era stata affermata per un'asserita difformità del reale atteggiarsi dei rapporti rispetto al contenuto del contratto, non già per la mancanza del progetto specifico, la quale soltanto consente la...

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