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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI di CAUSA

    P.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6032/12/2014, depositata in data 19/11/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di agente di commercio) di rimborso dell'IRAP versata dal 2005 al 2008 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, stante la ritenuta decadenza del medesimo dal rimborso IRAP 2005.

    In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, dalla documentazione in atti, emergeva come il contribuente aveva indicato valori di beni strumentali "consistenti" (tra "Euro 27.067,00" ed "Euro 35.794,00") e "notevoli altre spese" (tra "Euro 47.107,00" ed "Euro 53.668,00"), indici della sussistenza di un'autonoma organizzazione.

    A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorrente lamenta, con i(primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. considerato che si trattava di beni strumentali strettamente necessari all'esercizio dell'attività professionale ("due personal computer", una "linea fax" ed "un'autovettura").

    2. La censura è fondata.

    Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze coeve del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111, hanno escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi ne(novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell'imposta (cfr. in seguito, Cass. Trib. 22590/2012 e Cass. Trib. 15586/2011). Occorre dunque anche per costoro verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.

    Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha, da ultimo, affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente...

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