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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1.- La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del n.7/2010, accogliendo l'appello proposto da M.M. affermava, in riforma della sentenza di primo grado, il suo diritto ad ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal luglio 1995 ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 7, comma 4; sostenendo che l'appellante, in quanto divenuta titolare di pensione di vecchiaia INPS con decorrenza dal 56° anno di età, il 1 luglio 1995, quale iscritta al Fondo Telefonici per la durata complessiva di 16 anni e mesi 9, rientrasse nella fattispecie prevista dalla norma citata.

    2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'INPS con un motivo. Ha resistito con controricorso M.M..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1.- Con il motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 3, 7 e 13 in quanto il diritto alla rivalutazione della retribuzione pensionabile non poteva essere riconosciuta a chi come la ricorrente avesse avuto accesso alla pensione di vecchiaia dal luglio 1995 vantando tutta la contribuzione maturata (16 anni e 9 mesi) al 31.12.1992, e nessuna contribuzione successiva nel Fondo. In tal caso il trattamento pensionistico deve essere computato per l'INPS secondo quanto previsto dall'art. 13 cit. applicando la normativa previgente al 1 gennaio 1993, non potendosi applicare il meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 7, comma 4 (o dell'art. 3).

    2.- Va premesso che la ricorrente ha maturato la propria contribuzione prima del 31.12.1992, nel periodo dal 1 febbraio 1958 al 16 aprile 1976, ed ha avuto accesso alla pensione di vecchiaia in pensione l'1.7.1995 una volta compiuti i 56 anni allora utili.

    3.- Ciò detto, occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3 (Pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.), all'art. 3 regola il concetto di Retribuzione pensionabile nei seguenti termini: 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14 incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

    2. Per i lavoratori...

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