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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza n. 1616/2014, depositata il 25 giugno 2014, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di T.M. e confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritta l'azione di annullamento del recesso per superamento del periodo di comporto comunicato dalla datrice di lavoro GS S.p.A. con lettera ricevuta dal ricorrente il (OMISSIS).

    La Corte di appello rilevava a sostegno della propria decisione come il giudice di primo grado avesse esattamente ritenuto che nel caso di specie era maturata la prescrizione quinquennale, essendo il relativo termine decorso alla data in cui la società datrice di lavoro aveva avuto conoscenza legale della domanda, realizzatasi con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio; nè poteva condividersi la tesi della idoneità del solo deposito del ricorso giudiziale, anzichè della sua notificazione, ad interrompere il corso del termine, non potendosi estendere al caso in esame la disciplina desumibile dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 1, quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129/1986, e ciò sul rilievo che diversamente dai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale il ricorrente avrebbe potuto interrompere in via stragiudiziale la prescrizione.

    Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il T. con unico motivo; la società ha resistito con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., commi 1 e 4, nonchè difformità rispetto alla giurisprudenza consolidata di legittimità, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la condizione dei lavoratori colpiti da infortunio e affetti da malattie professionali, i quali possono interrompere il corso della prescrizione solo con la domanda giudiziale e non anche con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, non sia del tutto analoga a quella del lavoratore che, come nella specie, intenda promuovere azione giudiziale di annullamento del licenziamento, posto che anche in quest'ultimo caso il corso della prescrizione può essere interrotto solo con la domanda giudiziale; con la conseguenza che anche nel caso in cui venga proposta un'azione di annullamento del licenziamento - come nel caso di proposizione di azione per conseguire le prestazioni assicurative INAIL D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 112, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 129/1986 - il termine della prescrizione è interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia, diversamente non potendosi che dubitare, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 c.c., in relazione all'art. 414 c.p.c., e art. 2934 c.c..

    Il ricorso è fondato.

    Si deve premettere che l'azione di annullamento del licenziamento, allo stesso modo di tutte le azioni costitutive, appartiene alla più ampia categoria dei diritti potestativi, caratterizzati, per un verso, dalla condizione di "soggezione", anzichè di obbligo, in cui versa il soggetto passivo (e cioè dall'irrilevanza di ogni suo comportamento ai fini della realizzazione del diritto, la quale è rimessa soltanto all'attività del titolare dello stesso) e, per altro verso, dal fatto che la...

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