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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Lanciano del 26.7.2010 D.C.N., già dipendente della società HONDA ITALIA INDUSTRIALE spa (in prosieguo, per brevità, HONDA spa) impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 19-21.10.2009 chiedendo accertarsene la illegittimità e condannarsi il datore di lavoro alla sua reintegra ed al risarcimento del danno.

    Il giudice del lavoro, con sentenza del 10.12.2012 (nr. 664/2012), rigettava la domanda.

    La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 3.7- 4.7.2014 (nr. 652/2014), rigettava l'appello del lavoratore.

    La Corte territoriale osservava che al D.C. era stata contestata la condotta tenuta in data 5.10.2009, consistita nel rifiuto di ricevere le istruzioni del capo turno - sig. P.M. - e del supervisore del controllo qualità della divisione motori - sig. R.A. - a seguito della riattivazione del sistema informatico, sulle modalità operative del controllo dei motori nonchè nella offesa, con espressioni volgari e provocatorie, nei confronti dei superiori e nella irrisione del supervisore in presenza di altri dipendenti.

    Il rifiuto si era protratto per i successivi due giorni ed i motori erano stati classificati come in regola in assenza del controllo, costringendo il datore di lavoro a distogliere altri dipendenti dalle mansioni per la corretta individuazione delle anomalie.

    Il comportamento configurava grave insubordinazione verso i superiori passibile di licenziamento ai sensi dell'art. 10, lett. B), punto a) del CCNL METAMECCANICA PRIVATA 2008.

    La istruttoria aveva confermato il fondamento della contestazione.

    La valutazione complessiva della condotta, in cui non poteva non ravvisarsi intenzionalità, integrava giusta causa di licenziamento.

    Il licenziamento era proporzionato alla pregnanza dell'elemento intenzionale ed al carattere non...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Si dà atto che il collegio ha autorizzato l'estensore a redigere motivazione semplificata.

    1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c..

    Ha assunto la carenza di proporzionalità della sanzione, lamentando il mancato esame da parte del giudice del merito dell' origine della discussione nonchè dei suoi modi, luoghi, e circostanze di tempo.

    Ha altresì dedotto la mancata verifica della attendibilità dei testi e contestato l'addebito.

    2. Con il secondo motivo il ricorrente ha allegato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Ha indicato quale fatto non esaminato la gravità della infrazione disciplinare alla luce del danno cagionato al datore di lavoro.

    Ha assunto che la ricostruzione dei fatti era stata fondata su deposizioni testimoniali de relato senza tenere in alcun conto le deposizioni dei testi di parte -signori M. ed A.- e senza considerare che per lui era il primo giorno di lavoro nel reparto e che il caporeparto -signor S.- non gli aveva dato istruzioni.

    Ha altresì lamentato la mancanza di prova circa la posizione gerarchica dei signori P. e R..

    3. Con il terzo motivo il lavoratore ha dedotto- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Ha denunziato la mancanza di proporzionalità della sanzione e la mancata considerazione della assenza di precedenti disciplinari e delle circostanze oggettive e soggettive dell'accaduto.

    I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono in parte inammissibili, in parte infondati.

    Sono inammissibili nel punto in cui sottopongono a...

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