ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza in data 25.5.2012 la Corte di Appello di Milano, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra l'appellante e T.F., docente di scuola media, e ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a tempo indeterminato sia ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, ritenuto non applicabile alla fattispecie;

    che avverso tale sentenza T.F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso;

    che la ricorrente ha depositato memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che si è formato giudicato sul capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della T. a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto degli anni 2009 - 2010 - 2011, perchè la Corte territoriale, con statuizione non impugnata dal MIUR, ha ritenuto che la pronuncia, non oggetto di specifico motivo di gravame, non fosse travolta dalla affermata legittimità dei termini apposti ai contratti;

    che la ricorrente ha premesso di essere stata stabilizzata in corso di causa e di avere interesse al solo accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione del contratto a termine nonchè dal mancato riconoscimento a fini stipendiali della anzianità di servizio;

    che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione delle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nonchè di plurime disposizioni di legge (L n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 70; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5), addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso la applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, affermando la legittimità della reiterazione del contratto a termine anche oltre il limite dei 36 mesi, e fornendo in tal modo una interpretazione del diritto interno tale da determinare un evidente contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro, applicabile anche al rapporto di impiego pubblico;

    che la prima censura fa leva anche sulla asserita applicabilità al settore scolastico del principio in forza del quale la abusiva reiterazione del contratto a termine comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato sicchè, ove questa sia già avvenuta per effetto della definitiva immissione in ruolo, resta impregiudicato il diritto ad ottenere comunque il risarcimento del danno, nei limiti previsti dalla L. n. 183 del 2010, art....

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...