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Prassi

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Funzioni di polizia giudiziaria del personale ispettivo dell’Istituto. Prime indicazioni operative.



    • ARTICOLO UNICO


    • L’art. 1, comma 2, Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stabilisce che “Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge”.

       

      Come noto, ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali, per il funzionamento dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”, l’acquisizione delle funzioni di polizia giudiziaria - nonché degli altri poteri sopra menzionati - da parte del personale ispettivo dell’Istituto è divenuta efficace con l’entrata in vigore del Decreto interministeriale 28 dicembre 2016, che ha fissato al 1° gennaio 2017 la data di avvio dell’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

       

      Con il presente documento, in attesa del completamento del percorso formativo volto a fornire al personale ispettivo INPS tutte le nozioni necessarie per l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, si forniscono le prime indicazioni operative sulla materia.

       

      Le funzioni di polizia giudiziaria assumono rilievo nell’accertamento di fatti costituenti reato (delitti o contravvenzioni), tanto nella forma del tentativo quanto nella forma consumata, e riguardano diversi momenti...

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