ARTICOLO UNICO
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, legge di bilancio 2017) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.
L’intervento normativo è volto - come espressamente dichiarato dalla relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017 - a introdurre “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”. In particolare, la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando - analogamente a quanto già previsto per le attività professionali - esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.
A tal fine, è stato parzialmente riformulato l’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), introdotto il nuovo comma 1-bis nell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, D.Lgs. n. 446/1997), nonché riscritto l’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, d.P.R. n. 600/1973).
Il nuovo regime, a norma del comma 23 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo...
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