ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 giugno 2011) accoglie l'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 2657/2010 e, per l'effetto, respinge la domanda proposta da C.A. onde ottenere la condanna del suindicato Ministero al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.160,00 a titolo di differenza sul rimborso delle spese di alloggio sostenute durante una trasferta a Mantova.

    La Corte d'appello di Potenza, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) il primo giudice ha accolto la domanda sulla base di una circostanza di fatto non allegata nel ricorso introduttivo - rappresentata dalla mancata recettività dell'unica struttura alberghiera convenzionata esistente all'epoca in Mantova - e sulla base di una "causa petendi" - la inesigibilità di un comportamento diverso da quello posto in essere andando in un albergo non convenzionato - non dedotta del suddetto ricorso;

    b) in questo modo il giudice ha inammissibilmente sanato d'ufficio il vizio della mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale, così allargando la materia del contendere;

    c) comunque, nel merito, la domanda è infondata perchè il dipendente, in presenza di un albergo convenzionato, era tenuto a prendervi alloggio e, avendo scelto di alloggiare in un albergo diverso, non può chiedere il rimborso integrale delle spese, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 68.

    2. Il ricorso di C.A. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; l'intimato Ministero dell'Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione, che non si è poi verificata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

    1. Il ricorso è articolato in due motivi.

    1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 471 del 1978, art. 2 nonchè della L. n. 863 del 1973 e dell'allegata tabella A.

    Si sostiene che la Corte territoriale, nel respingere la domanda avrebbe omesso di applicare le disposizioni invocate che prevedono che per i dipendenti con qualifica di dirigenti C3 - come il ricorrente - il diritto al rimborso della missione e delle spese di albergo di 1 categoria (quattro stelle).

    In particolare la Corte d'appello avrebbe considerato la domanda infondata perchè in base alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 68, il dipendente in trasferta ha l'obbligo di pernottare in albergo convenzionato con la P.A. e perchè il C. non aveva utilizzato l'albergo convenzionato esistente in Mantova, sicchè non poteva pretendere il rimborso integrale delle spese di alloggio.

    Ma tale decisione sarebbe viziata per il fatto che, all'epoca, il Ministero dell'Interno aveva una convenzione con un hotel di Mantova applicabile solo al personale di polizia e non ai dipendenti civili come l'attuale ricorrente.

    Per questo, in assenza di una convenzione applicabile nei suoi confronti, in base alla su richiamata disciplina il C. ha diritto al rimborso integrale delle spese di alloggio, come esattamente documentate.

    1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...