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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 492 del 2013, rigettava l'appello del Comune di Carrara avverso la sentenza del Tribunale di Massa che, accogliendo parzialmente il ricorso di S.B., aveva dichiarato la nullità del termine apposto a ciascuno dei cinque contratti stipulati tra le parti per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e segg. ed, esclusa la conversione del rapporto, ostandovi il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, aveva condannato l'Ente territoriale a risarcire alla ricorrente il danno patito, liquidato in misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (cinque mensilità previste dal comma 4, come risarcimento minimo, più quindici mensilità previste dal comma 5 come misura sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro).

    2. La Corte di appello, premesso che i primi quattro contratti erano stati stipulati per lo svolgimento di mansioni di "accompagnatore scuolabus" (il primo dal 20.9.1999 al 10.6.2000, il secondo dal 7.1.2002 al 27.3.2002, il terzo dal 24.7.04 al 4.9.04 e il quarto dal 15.9.2004 all'8.6.2005) e il quinto per mansioni di "bigliettaio presso la piscina comunale", osservava in sintesi - per quanto rileva nella presente sede - che:

    - il diritto al risarcimento del danno previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, era soggetto non alla prescrizione quinquennale, ma a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.;

    - quanto al primo contratto, facente riferimento alla determinazione n. 31 del 1999, la clausola appositiva del termine era nulla, in quanto il progetto era finalizzato ad assicurare servizi nell'ambito scolastico e si identificava con la necessità di assicurare il normale servizio di scuolabus negli asili e nelle scuole e quindi in ragioni che esulano dalle previsioni di cui alla L. n. 230...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, artt. 1422 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune di Carrara in relazione le richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente relativamente per i contratti di lavoro stipulati con l'Amministrazione tra il 1999 e il 2005. Si chiede di affermare che, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, il diritto al risarcimento del danno subito al lavoratore per effetto dell'illegittima apposizione del termine ha natura precontrattuale, o comunque extracontrattuale, e quindi lo stesso è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

    2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e segg. e art. 16 CCNL del 6.7.1995 comparto Regioni ed Autonomie locali, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che, nel caso di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione soggetti alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, è legittimo il rapporto a tempo determinato sorto nell'ambito di progetti aventi carattere straordinario ed occasionale e per di più instaurato per fare fronte ad esigenze sostitutive, le quali siano espressamente indicate, unitamente al nominativo del dipendente sostituito, negli atti amministrativi finalizzati all'instaurazione di tale rapporto. Ci si duole del fatto che la Corte di appello, al pari del primo giudice, non abbia valorizzato la circostanza che l'assunzione della S. era avvenuta per lo svolgimento del progetto di cui alla delibera della giunta comunale del 10.8.1999 n. 623, e in tale contesto specificamente per sostituire la signora R.A.R..

    3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n....

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