Accordo 5 aprile 2017 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie
ARTICOLO N.4
Parte Normativa - Capitolo II - Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro
Contratto a termine
- Il punto A) Contratti a termine dell'art. 2 viene modificato come segue:
Le Parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Su richiesta l'azienda informerà annualmente la RSU e/o le OO.SS. sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a tempo determinato. A loro volta la RSU e/o le OO.SS. comunicheranno i dati all'Osservatorio Nazionale.
Su richiesta, l'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori assunti con...
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