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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. T.D. adiva il Giudice del lavoro di Udine e, premesso di essere risultato vincitore di un concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione per il profilo professionale C2 e di avere preso servizio nel giugno 2004, deduceva di essere stato illegittimamente licenziato a fine ottobre 2004 per mancato superamento del periodo di prova. La sua domanda di impugnativa del recesso veniva respinta in primo grado con sentenza del Tribunale di Udine n. 244/2012.

    2. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 406/13, confermava tale pronuncia, respingendo l'appello proposto dal T.. A fondamento del decisum, svolgeva le seguenti considerazioni:

    a) il rapporto di lavoro del pubblico impiego è assoggettato per legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 13, che richiama del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 17) ad un periodo di prova e il bando di concorso, che costituisce la legge del rapporto tra le parti, ne prevedeva l'apposizione; il recesso intimato nel periodo di prova ha natura discrezionale, mentre incombe sul interessato l'onere di provare che l'iniziativa datoriale è determinata da motivo illecito o che la prova non è stata svolta; la durata del periodo di prova è stabilita dal C.C.N.L. e sarebbe stato illogico definirne una durata maggiore, come preteso dal ricorrente sul presupposto che il rapporto di lavoro era part-time;

    b) l'istruttoria svolta in primo grado, esaustiva ed immune da vizi, aveva evidenziato che nel primo periodo di lavoro, svolto a Trieste presso l'ufficio scolastico regionale, il T. aveva frapposto un rifiuto a predisporre lettere e corrispondenza; non si era voluto recare in Tribunale per il contenzioso dell'Amministrazione; non aveva prodotto atti o istruttorie, nè curato affari amministrativi, nè studiato il C.C.N.L. di comparto scolastico ed aveva altresì osservato un contegno arrogante; nel secondo periodo di lavoro, svolto a...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Si procede all'esame dei motivi perchè questo Collegio ha contestualmente rigettato il ricorso iscritto al R.G. n. 29509/15 proposto dal T. avverso la sentenza n. 226/15 della Corte di appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dello stesso T. avente ad oggetto la sentenza n. 406/13 impugnata in questa sede.

    1.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Si sostiene che nel caso in cui l'estensore della sentenza sia il Presidente, come nel caso di specie, il provvedimento deve essere sottoscritto anche da un altro componente del collegio, in quanto la regola della doppia sottoscrizione è comune a tutte le ipotesi.

    1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme relative alla costituzione del rapporto di lavoro ed alla sussistenza del patto di prova, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che l'apposizione del patto di prova non può avvenire per fatti concludenti, ma in forma scritta e ciò si era verificato soltanto il 20.9.2004, data in cui per la prima volta l'Amministrazione aveva fatto riferimento al periodo di prova; lo stesso contratto individuale di lavoro, contenente all'art. 6 il riferimento al patto di prova, venne presentato per la firma soltanto il 13.10.2004, quattro mesi e mezzo dopo l'inizio del rapporto.

    1.3. Il terzo motivo denuncia error in iudicando in ordine alla natura del patto di prova, alla qualificazione dell'atto di recesso dal periodo di prova, all'onere della prova; in particolare, si contesta l'affermazione secondo cui l'atto di recesso avrebbe natura discrezionale.

    1.4. Il quarto motivo denuncia l'inefficacia del recesso per mancata comunicazione dei motivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

    1.5. Con il quinto motivo ci...

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