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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Nell'(OMISSIS) B.C., lavoratore alle dipendenze della Cantieri Stradali Gallo s.p.a., mentre era alla guida di un'autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. A seguito dell'infortunio, l'Inail con provvedimento del 5/12/2007 comunicò alla società datrice di lavoro l'aumento del tasso di premio applicabile per l'anno 2008, pari al 127 x 1000, mentre per l'anno 2007 il tasso applicato era stato dell'81 x 1000.

    2. La società si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l'anno 2008, senza che si tenesse conto dell'infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda.

    3. Proposto appello dall'istituto assicuratore, con sentenza pubblicata in data 19/11/2010, la Corte d'appello di Torino ha accolto l'impugnazione e ha rigettato la domanda della società. A fondamento della sua decisione ha affermato che l'evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell'imprenditore, non esclude l'occasione di lavoro essendo l'infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall'istituto assicuratore.

    4. Contro la sentenza la Cantieri Stradali Gallo S.p.A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo. L'Inali resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con l'unico articolato motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume infatti che per giurisprudenza costante l'occasione di lavoro sussiste solo quando l'attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività, e non essendo per contro sufficiente che l'infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro. Sotto il profilo del difetto motivazionale rileva che la Corte, dopo aver escluso ogni responsabilità del datore di lavoro e ricondotto l'infortunio al caso fortuito, ha ritenuto rilevanti le condizioni di tempo e di luogo in cui esso si era verificato, senza considerare che il rischio di essere punti da un insetto incombe su chiunque si trovi in un qualsiasi ambiente, compreso l'abitacolo di un automezzo.

    2. Il ricorso è infondato.

    3. Per la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi "in occasione di lavoro" (secondo la esplicita previsione dell'art. 2 cit.) e quindi non solo quelli riconducibili al rischio "tipico" della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429).

    4. Si è così affermato che, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri...

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