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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con sentenza del 14.4.2015, la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell'appello principale proposto dall'INPS, respingeva le domande proposte dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nei confronti del primo, dirette ad ottenere il pagamento in restituzione di quanto pagato a titolo TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà, a B.M., lavoratore dipendente della società appaltatrice P.M. Ambiente s.p.a; respingeva il gravame incidentale proposto dalla società RFI, inteso ad ottenere il rigetto nei sui confronti della domanda di pagamento di quote di TFR dovute al B. (a seguito della estinzione del giudizio, per effetto di transazione, relativamente alle differenze retributive diverse dal TFR), ritenendo inammissibile, perchè prospettata per la prima volta in appello, la deduzione di RFI relativa all' esclusione di ogni obbligo nei confronti del lavoratore sul presupposto che il contratto di appalto era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed in quanto tale non soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

    che, in particolare, era disattesa la tesi di RFI della sussistenza di un diritto di surrogazione da parte del committente nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia per il credito al TFR, quale conseguenza dell'assolvimento degli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti in forza del vincolo di solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 e che la dedotta insussistenza di ogni credito del lavoratore nei confronti dello stesso anche per le quote di tfr maturate dopo il 1.1.2007 era da ritenere priva di fondamento, sia perchè non vi era prova alcuna dell'avvenuto versamento al Fondo delle quote di tfr da parte dell'appaltatrice P.M. Ambiente, sia per l'inammissibilità della deduzione relativa all'inapplicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, fondata sulla...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che, con il primo motivo del ricorso principale, RFI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 434 e 436 bis c.p.c., artt. 112 e 115 e 437 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), artt. 2, 5 e 118 e Allegato 6, nonchè del D.P.R. 207 del 2010, artt. 4, 5 e 6, e denunzia nullità del procedimento o della sentenza, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alle disposizioni normative suindicate, sostenendo che doveva ritenersi incontestato tra le parti il presupposto di fatto, ritenuto non dedotto tempestivamente dalla Corte di appello, della stipulazione tra Rete Ferroviaria Italiana e la P.M. Ambiente di un contratto di appalto che come tale e per ciò solo era soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006, di cui indubitabilmente RFI era soggetto destinatario, e che il divieto richiamato in sentenza doveva ritenersi non estensibile alle domande o eccezioni fondate su diversi presupposti giuridici ma sui medesimi fatti;

    che, con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 1203 c.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, anche in relazione alle Direttive Cee e dell'art. 3 Cost., sul rilievo che l'adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non può escludere il diritto di quest'ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell'art. 1203 c.c., che consente la surrogazione del solvens rispetto ai diritti dell'accipiens;

    che, con il terzo motivo, lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, D.M. 30 gennaio 2007 e dell'art. 2697 c.c., in relazione...

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