Con ricorso al Tribunale di Ancona del 4.4.2012 T.R., già dipendente della società OMAS spa con profilo di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.7.2011 per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti alla macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle.
Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.9.2013 (nr. 469/2013), accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento.
Con sentenza del 7.3.2014 (nr. 28/2014) la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dalla società OMAS spa, rigettava la domanda originaria del T..
La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonchè del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.
La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria.
La violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa consisteva nel far girare la tavola del robot - di larghezza pari al box che lo ospitava - facendo rimanere l'operaio all'interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza; ciò con il rischio che l'operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.
La condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro; era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.
Per la cassazione della sentenza ricorre ...
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell'art. 24 Cost. nonchè - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - omesso esame di fatti decisivi.
Il motivo censura la statuizione di specificità della contestazione disciplinare.
Il ricorrente ha esposto che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla esposizione nella contestazione disciplinare delle circostanze di tempo e delle modalità della condotta. Tale esposizione,invece, era egualmente generica nonchè fuorviante. Quanto alle indicazioni temporali, nella lettera di contestazione disciplinare si assumeva che i lavoratori erano stati impiegati durante la pausa di lavoro; nella lettera di licenziamento si faceva riferimento, invece, ad un periodo di un mese e mezzo anteriore all'8 luglio 2001, senza alcuna ulteriore specificazione. Era dunque incerto se la condotta fosse stata posta in essere nella pausa o nel turno di lavoro ed in quale turno e giorno di lavoro.
Quanto alla condotta, non erano state indicate le procedure di sicurezza violate e le modalità per escluderle; la contestazione si limitava ad esporre che egli avrebbe "suggerito ai dipendenti di far girare la tavola del robot dall'interno della macchina e non dall'esterno" senza spiegare come ciò fosse possibile, posto che occorreva azionare un pulsante esterno alla macchina, distante dalle fotocellule circa metri 1,5.
Il ricorrente ha denunziato l'omessa e apparente valutazione: della lettera di contestazione del 27.7.2011, del numero effettivo di dipendenti addetti alle isole robotizzate, del numero dei turni ai quali egli sovrintendeva, del numero identificativo del robot impiegato per la lavorazione contestata, del suo funzionamento nonchè,quali fatti secondari, delle procedure di sicurezza violate e delle...
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