Quanto precede emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6785/17 (depositata il 15 marzo) in cui viene affermato che l'utilizzo di una collaborazione part -time non configura l'autonoma organizzazione in quanto non aumenta la capacità produttiva del professionista (cfr. anche Cass. n. 6786/17).
Quotidiano del 23 marzo 2017
L'autonoma organizzazione. In tema di assoggettabilità all'IRAP, introdotta dal d.lgs. n. 446/1997 e dovuta da aziende, enti o liberi professionisti ossia tutti coloro i quali esercitano un'attività anche non commerciale, il presupposto prevalente è costituito dall'autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Tale presupposto sussiste quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità; impieghi, inoltre, beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La vicenda. Nella fattispecie in esame il contribuente (un medico convenzionato con il SSN) ha impugnato il silenzio-rigetto dell'ufficio finanziario all'istanza di rimborso per l'IRAP versata per gli anni 2006-2009. Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno riconosciuto che il medico si avvaleva di una collaboratrice part-time con mansioni meramente esecutive di compiti strumentali rispetto all'espletamento dell'attività.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate atteso che in tema di IRAP il presupposto...
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